Gli obiettivi della sorveglianza
La sorveglianza sanitaria, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è il principale strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Come prescritto dalla legge, è obbligatoria per quelle attività che, comportando rischi di una certa gravità, necessitano di particolari attenzioni.
L’obiettivo principale della sorveglianza è offrire un controllo strumentale costante dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio della categoria professionale a cui appartiene e alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni assegnate.
In cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria
Il datore di lavoro, per assolvere a quest’obbligo, è tenuto a nominare il cosiddetto medico competente, un professionista specializzato in medicina del lavoro a cui spetta il compito di valutare lo stato di salute psicofisica del lavoratore ed eventualmente prescrivergli appropriate indagini ed esami clinici.
A partire dai dati riportati nel DVR (il documento di valutazione dei rischi) e dopo un opportuno sopralluogo dell’ambiente di lavoro, il medico competente individua:
- il tipo di mansione;
- le attività lavorative previste dalla mansione:
- i rischi specifici relativi alla mansione
Quindi, utilizzando tutte le informazioni in suo possesso, elabora il protocollo sanitario più appropriato per il lavoratore seguendo le linee guida proposte dalla normativa, con la facoltà di integrarle con ulteriori esami o variando la periodicità delle visite.
Il piano di sorveglianza
L’insieme delle visite mediche prescritte per accertare o confermare l’idoneità alle mansioni affidate a ciascun lavoratore generalmente ha una cadenza annuale e costituisce il cosiddetto piano di sorveglianza sanitaria.
Fra gli incarichi del medico competente, oltre alle visite di idoneità ed i colloqui col lavoratore, c’è anche la raccolta dei dati, la compilazione della cartella clinica e la sua trasmissione annuale all’INAIL.
A seconda delle circostanze, la normativa prevede che vengano effettuate le seguenti visite mediche:
- visita preventiva: per garantire l’assenza di controindicazioni e valutare l’idoneità alle specifiche mansioni cui sarà destinato il lavoratore;
- visita periodica: per confermare che le condizioni di salute psicofisica del lavoratore continuino ad essere idonee allo svolgimento degli incarichi assegnati;
- visita su richiesta del lavoratore: quando egli ritiene che l’attività svolta possa compromettere il suo stato di salute, anche se la tipologia di rischio non prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
- visita per cambio mansione: per verificare l’idoneità ai nuovi compiti da svolgere, a prescindere dalla categoria di rischio
- visita per cessazione del rapporto di lavoro: per constatare lo stato di salute del lavoratore in rapporto ai rischi specifici lavorativi a cui è stato esposto durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
- visita precedente alla ripresa del lavoro: obbligatoria in caso di assenze dal lavoro per malattia o infortunio superiori ai 60 giorni continuativi, per verificare la recuperata idoneità allo svolgimento delle mansioni.
La cartella sanitaria e di rischio
Dopo aver effettuato tutti gli esami e gli accertamenti previsti in base all’attività svolta ed al relativo rischio, il medico competente redige per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di rischio. Questo documento è di proprietà del datore di lavoro ed il lavoratore può averne copia in qualsiasi momento. Ha un contenuto minimo stabilito per legge e deve essere regolarmente aggiornato con i seguenti dati relativi al lavoratore:
- descrizione dello stato di salute psicofisica;
- risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici;
- eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dall’SPP (servizio di prevenzione e protezione);
- giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione.
Tipologie di rischio soggette a sorveglianza obbligatoria
Il Testo unico sulla salute e sicurezza sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria nei seguenti casi:
- rischio chimico;
- rischio agenti biologici;
- rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- rischio agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
- lavoro su impianti ad alta tensione;
- lavoro in alta quota;
- lavoro in ambienti confinati;
- rischio rumore e vibrazioni;
- movimentazione manuale dei carichi;
- lavoro notturno;
- rischio da utilizzo videoterminale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n°3 del 12/10/2017, ha fornito precise indicazioni sulle differenti fattispecie che individuano comportamenti omissivi sanzionabili.
- mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento di mansioni con rischi specifici che dipendono dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerle (es. lavori in quota, in ambienti chiusi, subacquei, ecc.)
- mancata attuazione del protocollo di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente;
- assegnazione di una mansione ad un lavoratore, pur sottoposto a visita da parte del medico competente, prima del parere di idoneità.
Clicca qui per scaricare la Circolare n°3 del 12/10/2017 dell’INL
Le sanzioni applicate in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria prevedono ammende fino a 5 mila euro e l’arresto fino a 4 mesi del datore di lavoro inadempiente.