La legge 98/2013, contenente le disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia previste dall’immediatamente precedente Decreto del Fare, ha introdotto importanti novità in materia di giustizia civile, adempimenti fiscali, aiuti alle imprese ed altri. Questo provvedimento governativo, ha inoltre semplificato alcuni aspetti piuttosto controversi della precedente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Uno dei suoi principali meriti è lo snellimento di parte delle procedure burocratiche previste per la corretta applicazione delle prescrizioni in materia.
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Lavori in appalto, redazione del DUVRI e autovalutazione.
Le modifiche introdotte dal decreto in materia di DUVRI alleggeriscono alcuni obblighi previsti dal Testo Unico che, fatti salvi i lavori di natura puramente intellettuale, prevedeva l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, contemporaneamente al contratto di appalto.
Infatti, le nuove norme esonerano dalla redazione del DUVRI i lavori in appalto che coinvolgano meno di dieci unità al giorno. Altre novità importanti riguardano le attività con cosiddetto rischio basso, che potranno assolvere agli obblighi di legge semplicemente nominando formalmente un incaricato. Questa figura, adeguatamente formata e competente, coordinerà committente, appaltatore e subappaltatori nella gestione della sicurezza. Inoltre le imprese a rischio basso avranno la facoltà di effettuare un’autovalutazione interna dei rischi, producendo un’opportuna autocertificazione.
Restano invariate le disposizioni nel caso di rischi specifici legati all’utilizzo di gas infiammabili, agenti chimici, biologici o cancerogeni ed altri.
Formazione RSPP, ASPP, addetti alle emergenze ed impieghi di breve durata
Le novità introdotte da questa legge prevedono, per i lavoratori che abbiano già ricevuto la formazione tecnica in materia di prevenzione e protezione ed emergenze, e per quelli impiegati per meno di 50 giorni all’anno, il riconoscimento di crediti formativi. Grazie a questa disposizione, i soggetti già formati, possono evitare di ripetere l’iter ad esclusivo scopo di certificazione amministrativa.
Analogamente, i lavoratori occupati per periodi brevi, sono esonerati dalla visita medica, purché rimangano invariati il settore di impiego ed il livello del rischio.
Comunicazione telematica di adempimenti ed infortuni
La legge ha anche confermato la facoltà per le imprese di comunicare telematicamente con i vari organismi di vigilanza in merito a numerosi adempimenti, utilizzando appositi moduli approvati dalla Commissione Consultiva Permanente.
Inoltre ha reso possibile l’utilizzo del mezzo telematico per la denuncia all’INAIL di eventi relativi ad infortuni sul lavoro, demandando all’Istituto Nazionale l’onere di inoltrare le singole comunicazioni alle varie autorità competenti per ciascun caso.
Verifica periodica delle attrezzature
La normativa semplifica le procedure di verifica riducendo da 60 a 45 giorni i termini per la prima verifica periodica, trascorsi i quali l’impresa potrà scegliere anche di rivolgersi ad un soggetto privato abilitato.
La stessa facoltà è prevista anche per le verifiche successive, che potranno essere effettuate, a discrezione del datore di lavoro, dalle ASL (o dall’ARPA a seconda delle leggi regionali) o da soggetti privati.
Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili
Inoltre, questa legge stabilisce importanti semplificazioni burocratiche per la produzione della documentazione legata alla sicurezza di cantieri temporanei e mobili. Infatti l’elaborazione di documenti quali POS, PSC, fascicolo dell’opera e del piano di sicurezza sostitutivo, potranno essere sostituiti con dei modelli semplificati.