FSAmbiente di Fabiana Crivaglia – P.IVA 03710310131

Gli obblighi dell’imprenditore autonomo verso stagisti e tirocinanti

Un imprenditore autonomo che decida di ospitare dei ragazzi in tirocinio o stage di alternanza scuola-lavoro è spesso preda di alcuni dubbi: “Sono obbligato a fare prevenzione anche se di solito non ho dipendenti?” “Posso pensare al tirocinante/stagista come ad un dipendente normale?”

Per rispondere a questi quesiti, partiamo dall’analizzare gli obblighi che ha un tirocinante. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo,
  • osservare l’orario di lavoro e le prescrizioni vigenti nell’ambiente di lavoro,
  • seguire le indicazioni dei tutor e fare a loro riferimento per qualsiasi necessità organizzativa,
  • mantenere la riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite durante lo stage in merito a processi produttivi,
  • rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Questo significa che stagisti e tirocinanti devono essere protetti dai rischi che possono trovarsi nei luoghi di lavoro, come chiunque presti una qualsiasi attività. Infatti essi lavorano e apprendono contemporaneamente, in un luogo di lavoro.

Quindi il datore di lavoro sarà tenuto ad applicare gli obblighi previsti dal Testo Unico per la tutela dei lavoratori, anche rispetto all’informazione e formazione dei suddetti circa i rischi lavorativi ai quali sono esposti.

Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori,   deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.

Il tirocinio in regime di alternanza scuola-lavoro

studenti lavoratori in regime di alternanza scuola-lavoro

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro deve essere applicato anche agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro che svolgono tirocini presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. 

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza devono così ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la cui organizzazione è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, all’ingresso nella struttura ospitante, tale formazione deve essere integrata con la formazione specifica idonea al livello di rischio presente in azienda e la cui organizzazione, ovviamente, è a carico dell’imprenditore che li ospita.

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente,  gli studenti in regime di alternanza hanno diritto alla sorveglianza sanitaria, che viene affidata e svolta dalle aziende sanitarie locali. È fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli oneri ad essa conseguenti.

Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, la risposta, a dire il vero un po’ lapidaria, ai questi posti all’inizio è che, anche se lavoratore autonomo, in caso di progetti di alternanza scuola-lavoro e/o tirocini formativi l’imprenditore, diventa a tutti gli effetti un datore di lavoro. Di conseguenza, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi connessi alla prevenzione che derivano da questa posizione.

Fabiana Crivaglia, FSAmbiente

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