L’addetto antincendio è una delle figure fondamentali della sicurezza sul lavoro per le aziende. Solitamente viene nominato dal datore di lavoro, anche se la normativa in materia prevede che in alcuni casi lo stesso datore possa svolgere in prima persona questo compito.
I lavoratori designati a questo ruolo non possono, se non per giustificati motivi, rifiutare l’incarico. Inoltre e, una volta nominati, dovranno per legge seguire un corso di formazione per addetto antincendio, ad onere e cura del datore di lavoro, che si differenzia in base al livello di rischio assegnato all’azienda.
Secondo la normativa vigente, ogni azienda italiana deve annoverare in organico un addetto antincendio: una persona adeguatamente formata che ha il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire in caso di nascita improvvisa di un focolaio.
Secondo il D.Lgs 81/08 il datore di Lavoro deve designare un numero di addetti sufficiente ad assicurare una copertura adeguata in caso di necessità. Per fare questo, deve tenere conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici, dell’organizzazione del lavoro, facendo in modo che in ogni unità produttiva, per ogni turno e squadra, sia sempre presente almeno un addetto.
I compiti dell’addetto alle emergenze
L’addetto alle emergenze dovrà:
- Tutelare la sicurezza dei colleghi controllando la funzionalità dei sistemi di protezione antincendio assicurandone la conformità ai criteri di sicurezza sulla base delle attività svolte all’interno dell’azienda;
- Studiare tutte le metodologie necessarie per la segnalazione di un incendio garantendo il corretto funzionamento dei sistemi di allarme e delle relative procedure di intervento;
- Verificare la funzionalità delle vie d’uscita di emergenza e in caso di assenza provvedere alla sistemazione degli appositi segnalatori per garantire la corretta funzionalità delle vie di fuga in caso di incendio.
La frequenza di aggiornamento dei corsi
In ogni azienda la formazione antincendio è obbligatoria, prevista e voluta dalla normativa italiana, come elemento fondamentale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori. Gli addetti antincendio nelle aziende devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, in generale, di gestione dell’emergenza. I corsi avranno durate commisurate al livello di rischio incendio dell’insediamento di 4, 8 o 16 ore.
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 37, comma 9, prevede un aggiornamento periodico per gli addetti antincendio, ma il D.M. 10 Marzo 1998, decreto di riferimento per quanto concerne la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, non fa menzione di corsi di aggiornamento. Al fine di chiarire la situazione, il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare (Circolare del 23/02/2011) in cui descrive il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento, senza però indicare la periodicità.
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Quindi attualmente, in attesa delle nuove disposizioni, la frequenza dei corsi di aggiornamento rimane a discrezione del datore di lavoro. Noi consigliamo, come per i corsi di primo soccorso, di farli ogni 3 anni.
Fabiana Crivaglia, FSAmbiente